PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Obbligo di installazione dei dispositivi di protezione. Definizioni).

      1. Tutte le apparecchiature elettroniche, come definite ai sensi del comma 3 del presente articolo, utilizzate nei luoghi di cui all'articolo 2 devono essere dotate di appositi dispositivi di protezione del pannello di connessione dei cavi elettrici e dei cavi stessi definiti ai sensi del comma 2 del presente articolo, al fine di garantire la salute e la sicurezza dei soggetti che le utilizzano e di prevenire eventuali incidenti o infortuni.
      2. Ai fini della presente legge, per dispositivi di protezione si intendono:

          a) gli elementi collocati dietro il pannello di connessione dei cavi elettrici, posti a protezione e copertura degli attacchi dei cavi medesimi, tramite incastro, sovrapposizione o fissaggio. Tali elementi devono essere amovibili al fine di consentire agevoli ispezioni e interventi di manutenzione, prevedendo l'installazione di un apposito sportello;

          b) i canali installati per contenere e coprire i cavi elettrici che collegano le apparecchiature elettroniche, realizzati in modo da permettere il collegamento con gli elementi di cui alla lettera a).

      3. Ai fini della presente legge, si intendono per apparecchiature elettroniche gli apparecchi che per il proprio funzionamento necessitano di cavi elettrici o di cavi di trasmissione dati, come personal computer e relativi accessori, impianti stereo, televisori, videoregistratori e similari.

 

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Art. 2.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni della presente legge di applicano a:

          a) i luoghi di lavoro dei settori pubblico e privato che prevedono la presenza di postazioni lavorative dotate di apparecchiature elettroniche;

          b) le scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, i laboratori;

          c) le biblioteche, gli esercizi commerciali e ogni altro luogo pubblico o aperto al pubblico dotati di apparecchiature elettroniche accessibili ai dipendenti, agli utenti e ad eventuali soggetti terzi.

Art. 3.
(Criteri e termini per l'adeguamento).

      1. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, le apparecchiature elettroniche costruite o installate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguate ai criteri e alle disposizioni di cui all'articolo 4 entro il 31 dicembre 2006.

Art. 4.
(Obblighi).

      1. I datori di lavoro ed i responsabili o gli esercenti dei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 2 devono provvedere affinché:

          a) le nuove apparecchiature elettroniche e quelle già in uso siano munite di adeguati dispositivi di protezione da porre in corrispondenza del pannello di connessione dei cavi elettrici, in modo da coprire gli attacchi dei cavi stessi, allo scopo di eliminare ogni possibile causa che possa pregiudicare la salute e la sicurezza del personale e degli eventuali utilizzatori esterni;

 

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          b) i cavi elettrici di collegamento delle apparecchiature elettroniche siano muniti di adeguati dispositivi di protezione, in modo da non renderli visibili e riunendoli in appositi canali allo scopo di eliminare ogni possibile causa che possa pregiudicare la salute e la sicurezza del personale e degli eventuali utilizzatori esterni, nonché di assicurare condizioni igieniche idonee, evitando l'accumulo di polvere e la formazione di acari o di altri microrganismi parassitari;

          c) le postazioni di lavoro, di ricerca o, comunque, situate nei luoghi di cui all'articolo 2, in cui sono collocate le apparecchiature elettroniche, siano sottoposte a controlli periodici, allo scopo di verificare le condizioni di logoramento dei dispositivi di protezione e dei cavi.